I consiglieri condominiali fungono una funzione di “tramite” tra l’amministratore e tutti gli altri Condòmini.
Assumono un ruolo di primaria importanza soprattutto in quelle realtà di grandi dimensioni, dato che agevolerebbero un rapporto più diretto con l’Amministratore, rendendo anche la gestione di molte questione/problematiche più snella e tempestiva.
Va ricordato però che la presenza di uno o più consiglieri condominiali, per Legge, non è obbligatoria, ma consigliata, anche se, l’obbligatorietà rispetto alla nomina di questa figura, potrebbe derivare dal Regolamento di Condominio.
Questo ruolo può svolgerlo sia un condòmino (proprietario), sia, eventualmente (a seconda di quanto stabilisce il regolamento condominiale), anche un affittuario e le persone che ricoprono tale “carica” non devono essere necessariamente esperte in giurisprudenza, contabilità, amministrazione, ecc.
Inoltre, è bene specificare che il consigliere ha compiti limitati ovvero consultivi e, semmai, di “controllo” sull’operato dell’amministrazione. Il ruolo non è individuale, bensì collettivo (non può assolutamente agire/decidere in autonomia).
Quindi, possiamo riassumere le facoltà dei consiglieri così:
- vigilare ed assicurarsi che l’amministratore di condominio svolga diligentemente il suo ruolo, nel reale interesse dei condòmini ovvero dello stabile che rappresenta/gestisce;
- accogliere richieste e lamentele degli altri condòmini, riportandole poi all’amministratore, facendo così, appunto, da tramite tra le parti.