Il pianerottolo è una parte dell’edificio condominiale comune, quindi, da non considerare di sola pertinenza degli appartamenti che si affacciano su di esso.
Negli edifici condominiali, le scale con i relativi pianerottoli costituiscono parti funzionalmente essenziali e rientrano fra le parti di questo che, appunto, devono ritenersi di proprietà comune tra tutti i condòmini.
Il diritto di utilizzo delle parti comuni deve rispondere a due condizioni:
- il comportamento del singolo non deve impedire l’uso agli altri condòmini;
- non va alterata la destinazione d’uso;
- non vanno intaccati il decoro e la sicurezza dello stabile.
Il pianerottolo funge da accoglienza per condòmini ed i loro ospiti; pertanto, risulta evidente che la presenza di scarpe, rifiuti, stendini, passeggini (e molto altro) sia in opposizione con la sua funzione principale.
Nel caso in cui non venga rispettata la richiesta di corretto utilizzo del pianerottolo, nei casi più “estremi”, potrebbe anche essere possibile l’azione di risarcimento del danno, in quanto questi comportamenti violano il Codice Civile.