Il tema del Green pass risulta molto articolato e oggi vogliamo fare chiarezza per quel che riguarda il nostro ambito, quello condominiale, analizzando insieme i casi in cui sono protagonisti amministratore e condominio appunto.
La legge ci dice che «a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19».
Infatti, a tal proposito, è bene precisare che a partire dal 15/10:
- deve assolutamente essere in possesso del green pass e, ove richiesto, esibirlo quanto meno all’amministratore, l’addetto al servizio di portierato o di vigilanza e chiunque abbia con il condomino un rapporto di lavoro dipendente.
- Nel caso di una prestazione nelle parti comuni , appalto o altro – come per esempio l’impresa che opera in condominio per la manutenzione del giardino – il controllo del green pass agli addetti spetta al datore di lavoro dell’azienda esterna.
E la figura dell’amministratore?
Accedendo a luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa deve seguire e rispettare tutte le precauzioni, oltre che gli obblighi di cui alle norme ancora in vigore, quindi green pass e mascherine comprese.
Proprio per le #mascherine ricordiamo che l’obbligo di indossarle vale sempre per tutti, all’interno degli spazi comuni al chiuso, anche se si è solo di “passaggio”.
Per quanto riguarda le assemblee invece ?
Per l’assemblea di condominio, attualmente, non sussiste per i condòmini alcun obbligo di dotarsi del green pass per parteciparvi, a meno che questa non venga svolta all’interno di ristoranti , istituti e luoghi di cultura, strutture ricettive, centri culturali e sociali.
In questo caso il controllo spetta al gestore della sede prescelta, mentre l’amministratore che la organizza e il presidente che la conduce dovranno comunque garantire la partecipazione in sicurezza (mascherine, distanziamento, ecc).