Bonus facciate: è ancora possibile lo sconto in fattura entro il 31 dicembre 2021?
Come è noto l’interpello della Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021) ha chiarito che per gli interventi rientranti nel Bonus Facciate 90% semplice, avviati ma non terminati entro il 31 dicembre 2021 è possibile applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro l’anno in omaggio al criterio di cassa (cioè conta la data in cui si esegue il bonifico non quella di addebito) anche finendo i lavori nel 2022.
In altre parole, per lo sconto in fattura si è ammessa la possibilità per i soggetti che sostengono spese per le facciate, di poter saldare la fattura (cioè il 10% dell’importo totale delle opere e spese connesse) entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato dei lavori e dal completamento degli stessi anche dopo il pagamento (cioè nel 2022): così i condomini, eseguendo l’opzione entro il 16 marzo 2022, avrebbero potuto comunque beneficiare della detrazione anche se i lavori fossero terminati dopo la fine dell’anno in corso.
ll MEF, in risposta all’interrogazione n. 5-07055 del 17 novembre sul Superbonus, implicitamente conferma la tesi sopra espressa.
In particolare è stato ricordato che – con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori – l’opzione per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento.
È stata, altresì, ribadita la necessità che gli interventi, oggetto dell’agevolazione, siano effettivamente completati, ed è stato precisato che tale condizione sarà, ovviamente, verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
La situazione, però, adesso è cambiata. Si deve tenere conto delle nome introdotte dal Decreto anti-frodi (DL 157/2021) che, di fatto, ha esteso le verifiche di congruità (ma non quelle tecniche) e il visto di conformità al Bonus facciate semplice e ad altri Bonus edilizi.
Questo significa che, attualmente, non è possibile ammettere “ingiustificate lievitazioni” degli importi fatturati: di conseguenza i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dovranno far riferimento anche ai valori massimi dei diversi prezzari, valori che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un nuovo decreto del MITE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto anti -frodi (in pratica ci vorranno settimane, forse mesi, per avere indicazioni precise su queste nuove definizioni di prezzo massimo).
I problemi creati dal Decreto anti-frodi sono molteplici.
In primo luogo mancano le check list per i bonus edilizi, compreso il bonus facciate (la Fondazione Nazionale Commercialisti parla di circa un mese per predisporlo).
Inoltre l’estensione, prevista dal Decreto anti-frodi, dell’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione attestante la congruità delle spese ai lavori, anche nell’ipotesi in cui si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito a fronte di bonus fiscali sulla casa diversi dal 110%, comporta, per i condomini, ulteriori costi; il legislatore, però, non include questi ulteriori oneri tra le spese ammesse allo sgravio fiscale.
Tuttavia, ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal DL n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.
Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare, per lo stesso tipo di intervento, anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del detto Decreto anti-frodi.
In ogni caso, questa repentina novità legislativa ha peggiorato ulteriormente la situazione degli amministratori, rendendo particolarmente stressante e complessa la gestione di tutti quegli interventi che già erano in corso e che si trovano a ridosso della fine dell’anno con una novità che, senza dubbio, appesantisce la conclusione delle pratiche. Tuttavia, il legislatore continua ad ignorare il problema del “compenso amministratori”.
A tale proposito ricordo che sia la circolare n.57/1998, richiamata dall’interpello n°915-154/2007, sia la circolare n° 2/E del 14 febbraio 2020, pongono l’attenzione sulle prestazioni connesse alla detrazione fiscale tra oneri tecnici ed amministrativi, escludendo la possibilità di portare in detrazione il compenso dell’amministratore per le attività connesse alle detrazioni fiscali (a meno che non sia nominato responsabile dei lavori con tutti i rischi che tale nomina comporta).
Si tratta di aspetti che dovrebbero essere risolti in tempi brevissimi, soprattutto se si considera che nel futuro il Bonus Facciate dovrebbe essere meno conveniente.
In ogni caso, gli interventi oggetto dell’agevolazione devono effettivamente essere completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
In caso contrario – come chiarisce il MEF – sarà inevitabile il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Si consideri pure la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Fonte: https://www.condominioweb.com/bonus-facciate-e-ancora-possibile-lo-sconto-in-fattura-entro.18657